Un "laborioso lavoro di poteri, apparentemente occulti, finalizzato esclusivamente ad arrecare nocumento al Calcio Catania". Così comincia la replica della società etnea dopo la "clamorosa indiscrezione" (riportata proprio così, tra virgolette, sul sito ufficiale del Catania) pubblicata da Sky e Corriere dello Sport sulla condanna per illecito sportivo dell'ottobre 2016 che di fatto impedirebbe il ripescaggio del Catania.

Una replica dai toni duri che però, accuse a parte, entra fugacemente nel merito della questione. "La sanzione comminata al Calcio Catania nella stagione sportiva 2016/2017 non attiene ad un illecito sportivo" è l'unico passaggio sulla vicenda, ripreso più avanti quando si parla di "assoluta infondatezza di quanto contenuto nella 'clamorosa indiscrezione'" (messo ancora tra virgolette). Subito dopo il Catania torna a rimarcare che "non possono sfuggire al riguardo i principi sanciti dai Giudici del TFN e poi confermati dalla CFA, nelle sentenze emesse nel giudizio promosso dal Novara Calcio" e infine si torna sulla "denuncia presentata nei confronti del signor Fabbricini: a chi e perché interessa così tanto danneggiare il Catania? Qual è la fonte di tale 'clamorosa indiscrezione', che addirittura riferirebbe di un orientamento di Giudici riuniti in Camera di Consiglio e, quindi, tenuti all'osservanza di un rigoroso silenzio? Nessuna delle parti del giudizio ha prospettato tale questione a giudici del Collegio di Garanzia, sicché la questione è del tutto estranea al thema decidendum".

E' vero che nessuna delle parti in giudizio ha prospettato tale questione al Collegio di Garanzia ma il Collegio di Garanzia è chiamato a pronunciarsi sul format della B (19 o 22 squadre) e sulla conferma della CAF della sentenza del TNF che aveva dato ragione al ricorso del Novara. Di fatto il Catania è sulla scia del Novara ma la questione è tutt'altro che estranea. Le società ricorrenti hanno inserito la vicenda tra le memorie difensive e sarà la Figc, non il Coni, eventualmente a pubblicare la graduatoria del ripescaggio e comunicare chi dovrà integrare l'organico di Serie B. Ma la questione a questo punto è capire se il Catania fu condannato per illecito sportivo o, come sostengono dalla Sicilia, per slealtà sportiva.

L'unico modo per capirci qualcosa è rileggere attentamente il CU n. 24/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017) che nel dispositivo dice espressamente "il deferimento è fondato e va accolto" e nel quale emerge il tentato illecito sportivo con riferimento alla partita Bologna-Catania del 27 aprile 2015 e la slealtà sportiva con riferimento alla partita Brescia-Catania del 9 maggio sempre dello stesso anno. In particolare alcuni passaggi del comunicato sembrano piuttosto chiari:

Gli addebiti contestati, relativi alle partite Bologna–Catania del 27/4/2015 e Brescia–Catania del 9/5/2015, derivano dalla acquisizione degli atti e documenti dell’indagine penale, in essere presso il Tribunale di Catania, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive. L’esame delle risultanze probatorie evidenzia, con chiarezza, la esistenza sia di un linguaggio criptico convenzionale, sia di una fitta rete di rapporti tra i soggetti coinvolti, il tutto finalizzato alla alterazione del risultato delle partite oggi contestate disputate dal Catania Calcio ed alla effettuazione di scommesse con esito certo da cui ottenere un rilevante vantaggio economico. Particolare rilevanza assumono le dichiarazioni confessorie rese dal Sig. Pulvirenti e dal Di Luzio.

Le dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti nella audizione dinanzi alla Procura Federale in data 27/7/2015 e quelle del Sig. Di Luzio del 17/10/2015, evidenziano la esistenza di un sodalizio, con evidenti finalità illecite, volto alla alterazione del risultato della partita Bologna – Catania del 27/4/2015. L’esame della documentazione probatoria in atti conferma che vi sono stati contatti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara, idonei a integrare l’illecito sportivo contestato. Ed infatti, sono stati posti in essere comportamenti che hanno di gran lunga superato la c.d. “fase preparatoria” e si sono tradotti in qualcosa di “apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (TFN C.U. 65/2015).

Riguardo Brescia – Catania del 9/5/2015 non vi è “prova che il programma criminoso si sia effettivamente perfezionato neanche nella sua fase preparatoria, stante il rifiuto dell’Arbotti di accedere alla proposta alternativa del Pulvirenti (...) e il rifiuto successivo di Pulvirenti di autorizzare la proposta dell’Arbotti di far vincere la squadra etnea con due goal di scarto, a causa delle difficoltà di Arbotti di reclutare calciatori per la combine”. Il comportamento dei deferiti, anche se non configura la più grave fattispecie dell’illecito sportivo, deve essere sanzionato in quanto ben lontano dai principi dell’ordinamento sportivo e dello sport in generale. L’art. 1 bis del CGS impone alle Società, dirigenti, atleti, ecc. di conformare il proprio comportamento ai principi di “lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. La semplice lettura delle intercettazioni e degli atti di indagine induce questo Tribunale a ritenere che, nel caso in esame, il comportamento dei deferiti sia stato ben lontano dai suddetti principi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge le seguenti sanzioni:

- Pulvirenti Antonino, € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda;
- Delli Carri Daniele, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Di Luzio Piero, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione oltre ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;
- Arbotti Fernando Antonio, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Calcio Catania Spa, € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda.


Quindi tentativo di illecito sportivo per la prima partita e condotta sleale nella seconda. Poi nel ricorso, la posizione di Pulvirenti su Bologna-Catania verrà derubricata a lealtà sportiva ma non quella di Delli Carri (allora ds) e della società verso cui resta quindi la condanna per tentato illecito.

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