La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli, Robur Siena. Tra le motivazioni del dispositivo appena pubblicato viene ricordato innanzitutto che le ricorrenti avevano impugnato i provvedimenti del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, "lamentandone la legittimità sotto svariati profili: eccesso di potere del Commissario Straordinario e illegittimità della delibera del 13 agosto in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati, violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF, e la violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa". Sotto altro profilo Robur Siena e Ternana avevano impugnato anche il provvedimento assunto dalla Lega B del 31 luglio 2018 con il quale la predetta Lega si era rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 (ovvero le certificazioni necessarie a stilare la graduatoria dei ripescaggi dopo la pubblicazione del bando relativo ai ripescaggi stessi).

Il Tribunale ha ritenuto che il diritto al ripescaggio delle società ricorrenti "non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati".

"Tali considerazioni - prosegue il dispositivo del TNF - valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere. Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B. Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino all’11 settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al denegato rilascio della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato".

L'operato del commissario straordinario viene in sostanza legittimato: "Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB). Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate".

Ma il passaggio più assurdo è quello relativo alla famosa graduatoria, di cui lo stesso commissario Fabbricini confermò l'esistenza lo scorso 23 agosto, ma di cui nel frattempo si sono perse le tracce. Sta di fatto che la graduatoria non è stata emanata e quindi, dice il TNF, non essendo possibile conoscere quali società avrebbero avuto realmente diritto al ripescaggio, la faccanda viene liquidata così: "Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza".

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