Sono stati notificati questa mattina dalla Procura Federale della Federcalcio i deferimenti nell'ambito del caso Catania.

Le notifiche sono rivolte all'ex presidente del club etneo Pulvirenti, dell'ex direttore generale Cosentino, il procuratore Arbotti e l'intermediario Di Luzio, mentre per quanto riguarda Delli Carri, la sua posizione verrà esaminata successivamente.

Il Catania è coinvolto per responsabilità diretta: rischia infatti la retrocessione in Lega Pro o, nel peggiore dei casi, in serie D. La strategia difensiva di Pulvirenti, che ha deciso di patteggiare, potrebbe scongiurare la massima pena e relegare il Catania in Lega Pro, con conseguenti punti di penalizzazione.

Non si hanno ancora notizia riguardo ai deferimenti per i club e i giocatori coinvolti: per loro la procura federale seguirà una seconda traccia, per responsabilità oggettiva e non diretta. In tal caso sarebbe scongiurata la retrocessione, ma si arriverebbe alla sola penalizzazione in termini di punti, magari a campionato in corso.

Venerdì arriveranno invece i deferimenti per il caso Teramo: anche qui probabile la responsabilità diretta per il club abruzzese neopromosso in B. In pole per il ripescaggio al posto di Parma e Catania ci sono Brescia, Cittadella e Lecce mentre l'Ascoli ha presentato domanda per essere ammesso al posto proprio del Teramo.

Il comunicato stampa della Figc sul caso Catania

Per quanto riguarda Catania-Ternana (2-0) del 24 aprile 2015 si legge:

6A) PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Pablo Gustavo, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio, della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori della TERNANA allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella della TERNANA. E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui posizioni sono state separate. Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della plur alità degli illeciti posti in essere.

6B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 7, comma 3 CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI Antonino e dal COSENTINO Pablo Gustavo e la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio, M. F. e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.

6C) PULVIRENTI Antonino, IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0, il cui risultato era stato alterato con le modalità di cui al capo di incolpazione che precede.

6D) per la società CALCIO CATANIA S.p.A. la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 6, comma 4, del CGS, per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI, condotte tutte descritte nel capo che precede.

ALTRE NOTIZIE

CERCA NEL SITO

Serie B
Squadra Pt G
Parma 65 30
Venezia 57 30
Cremonese 56 30
Como 55 30
Palermo 49 30
Catanzaro 49 30
Sampdoria 40 30
Brescia 39 30
Sudtirol 38 30
Cittadella 38 30
Pisa 37 30
Reggiana 37 30
Modena 37 30
Cosenza 34 30
Bari 34 30
Ternana 32 30
Ascoli 31 30
Spezia 31 30
Feralpisalò 27 30
Lecco 21 30

ULTIME GARE DISPUTATE

Serie B
30a di campionato, 16/3/2024
Ternana - Cosenza 1 - 0
Eccellenza
26a di campionato, 17/3/2024
Spoleto - Olympia Thyrus 2 - 1
Narnese - Lama 3 - 2
Branca - Terni F.C. 1 - 2
Promozione gir. B
26a di campionato, 17/3/2024
Sangemini Sport - Cerqueto 0 - 0
San Venanzo - AMC 98 2 - 1
Real Virtus - Campitello 0 - 2
Guardea - Amerina 0 - 0