Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Ternana Calcio S.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A., per l'annullamento delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sui CC.UU. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, non recanti la sottoscrizione del Segretario della FIGC; per l'annullamento del calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, pubblicato dalla LNPB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere.

La ricorrente Ternana Calcio S.p.A. chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sul C.U. n. 47 del 13 agosto 2018, sul C.U. n. 48 del 13 agosto 2018 e sul C.U. n. 49 del 13 agosto 2018, non recanti la sottoscrizione del segretario della FIGC, e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali, oltre a sospendere l'efficacia esecutiva del calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, pubblicato dalla LNPB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nella parte in cui non dispone modalità per la sua integrazione con le tre squadre da ripescare per il completamento dell'organico e, per l'effetto, di ordinare alla LNPB di compiere ogni atto e/o provvedimento necessario a garantire l'integrazione immediata dello stesso con tre simboli in ogni giornata da sostituire con il nome delle squadre ripescate dalla FIGC all'esito della procedura;

- nel merito, di annullare i provvedimenti e le decisioni impugnate, ordinando al Commissario Straordinario della FIGC ed alla LNPB il compimento di tutti gli atti indicati nelle richieste cautelari.

- in via istruttoria, si chiede al Collegio la produzione e/o disporre l'acquisizione della deliberazione n. 52 del 1 febbraio 2018 della Giunta Nazionale del CONI, con cui è stato nominato il Commissario Straordinario della FIGC, oltre ad ordinare alla FIGC la produzione e/o disporre l'acquisizione degli atti comprovanti con data certa quale è stato il consenso delle componenti federali alle delibere assunte dal Commissario Straordinario qui impugnate, oltre a produrre le informative alle stesse eventualmente trasmesse per valutare il contenuto delle delibere in elaborazione, poi pubblicate sui CC.UU. impugnati.

In questo post pubblicato su Facebook, l'avvocato bergamasco Cesare Di Cintio che nel 2014 seguì con successo il Novara in un caso analogo contro la Figc (anche se poi fu ripescato il Vicenza a causa dei criteri infrastrutturali dello stadio), spiega perché secondo lui la partita è tutt'altro che chiusa:

Nella giornata di ieri il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, cons. Franco Frattini, ha emesso un decreto nell’ambito di un nuovo ricorso promosso da Pro Vercelli e Ternana rispettivamente avverso le due delibere di assemblea di Lega B e contro il rifiuto della Lega stessa di dare impulso all’iter procedimentale dei ripescaggi. L’atto respinge le istanze cautelari, nei limiti di cui in motivazione, ma pochi si sono realmente fermati ad analizzare le parole del Presidente che, a mio giudizio, tracciano un solco importante in questa vicenda. Molti hanno “liquidato” la cosa interpretando l’atto come un respingimento dei ricorsi presentati. Non è così.

Innanzi tutto il Presidente mette subito in evidenza un dato molto importante ovvero che, a fronte del suo provvedimento di sospensione della esecutività della sentenza della Corte Federale d’Appello di qualche giorno prima, il citato C.U. n. 54 “è in vigore fino alla decisione nel merito del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, fissata per il 7 settembre 2018”.

Primo messaggio del Presidente: attenzione i ripescaggi ci sono ed il C.U. 54 è in vigore. Consideriamo, per inciso, che l’atto con cui la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio annulla i ripescaggi è del 13 agosto mentre il provvedimento di cui si discute ora è del 14 agosto. Dubito fortemente che il pres. Frattini, giurista di altissimo livello, non fosse a conoscenza di questa circostanza quando ha emesso il provvedimento!

Quindi il Presidente passa ad esaminare l’impugnazione dei club ed, in particolare, si sofferma sulle due delibere emesse dalla lega e chiarisce “che alcuni argomenti di censura delle ricorrenti, avverso le impugnate delibere della Lega, introducono seri e apprezzabili argomenti da valutare in modo approfondito e in contraddittorio nella sede di merito, con particolare riguardo ai principi su cui già il Collegio di Garanzia si è pronunciato, in circostanze analoghe, con provvedimento n. 24 dell’11 agosto 2014”.

Secondo messaggio del Presidente: analizziamo con calma queste due delibere poiché quello che mi dicono le ricorrenti (che al momento non sono state nemmeno messe nelle condizioni di avere le delibere stesse dalla Lega) non sembrerebbe totalmente infondato soprattutto alla luce del precedente del 2014 ovvero Novara/Figc.

Poi, sempre il Presidente, però chiarisce che “nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, quello della società ricorrente appare, ai soli fini cautelari, recessivo rispetto a quello degli organi sportivi resistenti”.

Terzo messaggio: qui fondamentale è l’inciso “ai soli fini cautelari”. Ed infatti il Presidente chiarisce che non accoglie l’istanza solo momentaneamente (ai soli fini cautelari appunto) dato che bisogna approfondire la questione (le delibere non sono in possesso nemmeno del Collegio che le acquisirà) nella sede di merito e, correttamente, rinvia l’analisi al 7/9 per non gravare sui tifosi che hanno necessità che il campionato possa disputarsi.

Infine giunge la considerazione più importante quando, con una certa raffinatezza giuridica, il Presidente specifica “che restano fermi, all’esito del giudizio di merito e della decisione che sarà pronunziata, gli adempimenti, con le connesse responsabilità, eventualmente derivanti da una decisione di annullamento della riduzione di organico, con connesso obbligo di immediata integrazione ad opera degli organi ed autorità sportive competenti”.

Quarto messaggio, il più importante nel decreto Presidenziale. Qui l’On. Frattini sembrerebbe voler dire: attenzione perché se emergeranno, nel corso del giudizio di merito del 7 settembre, delle responsabilità e delle violazioni normative connesse ad una illegittima riduzione dell’organico, il Collegio di Garanzia dello Sport provvederà a dare ordine alle autorità sportive di reintegrare immediatamente il format del campionato.

In parole povere la partita è ancora aperta anche perché la sospensione cautelare che conta veramente in questo momento è quella che il medesimo ha già concesso e che ha legittimato i ripescaggi del C.U. 54 fino all’udienza del 7/9.

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