La Lega Pro ha accolto la domanda di riammissione in Serie C del Bisceglie. Sono arrivate le motivazioni tanto attese del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni sui casi Bisceglie e Cerignola. Il mancato invito del Cerignola alla cerimonia dei calendari, dove invece sarà presente il Bisceglie, ha scatenato la rabbia del club del presidente Grieco. Ora la Lega Pro rende note le motivazioni del Coni che di fatto spiegano il perchè dell'esclusione del Cerignola che non avrebbe prodotto entro il termine del 5 luglio al documentazione per l'omologazione del campo di gioco relativamente a manto erboso e impianto di illuminazione. Che qualcosa non tornasse nella motivazione con cui il Coni aveva accolto il ricorso del Cerignola, lo aveva confermato a Sporterni lo stesso presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli che è intervenuto sulla decisione di riammettere il Bisceglie ai microfoni di TuttoC.com: "Mi dispiace per il Cerignola: una società seria, una proprietà di grande forza, un sindaco che si è impegnato fortemente. Purtroppo c'è un problema relativo alla tempistica. Sono anche andato a trovarli, c'era difficoltà proprio sul piano dei tempi ma parliamo di una società seria. Non è un cavillo, è una regola. I cavilli, le interpretazioni, le deroghe, i codicilli: è finita quell'epoca. Con i cavilli si riusciva a entrare una volta, ora ci sono le regole: quando la si applica non si hanno né se né ma. Dev'esserci una certezza delle regole con tutto quello che comporta, compreso il dolore di lasciar fuori un club come il Cerignola. Penso anche a Foggia, Arzachena e Palermo: in quest'ultimo caso avevo parlato col sindaco Orlando, dicendogli che l'avrei accolto a braccia aperte. Ma spiegandogli anche che sarebbe stato nettamente meglio riaprire un percorso virtuoso ripartendo da zero".

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/L –25LUGLIO2019

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 36A della F.I.G.C., pubblicato in data 25Luglio2019:

Comunicato Ufficiale n. 36A

Il Presidente Federale

visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto della FIGC;

visto il ricorso proposto dalla Società A.S. Bisceglie avverso la delibera del Consiglio Federale del 12 luglio 2019, di cui al Comunicato Ufficiale n.16/A nel quale si disponeva “di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 della Società A.S. Bisceglie”;

preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport –Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle Competizioni Professionistiche –n. 58 del 24 luglio 2019 nella quale così, tra l’altro, si legge:

“L’orientamento consolidato della giurisprudenza sportiva è nel senso che, ai fini della valutazione dell’idoneità dell’impianto di illuminazione, si deve valutare esclusivamente la documentazione presentata dalla Società e che, in generale, la sussistenza dei requisiti per l’ammissione, ancorché preesistenti, non possano essere documentati posteriormente scadenza del termine (Collegio di Garanzia, decisione n. 37/2018, Como Calcio/FIGC; Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 24/2013, Sambenedettese/FIGC, relativa alla sussistenza della fideiussione).Fermi tali principi, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, occorre peraltro considerare le peculiarità del caso di specie. La A.S. Bisceglie risulta aver documentato le prestazioni dell’impianto di illuminazione, risultate conformi ai parametri richiesti, sulla base di una rilevazione tempestivamente eseguita il 4 luglio 2019;(...) Ne consegue che la A.S. Bisceglie non ha ex post integrato una documentazione originariamente lacunosa, bensì, a fronte di una valutazione negativa della Commissione formulata sulla scorta dell’interpretazione dei documenti fornita dalla Lega Pro, ha fornito una precisazione in merito alle circostanze di fatto esistenti all’atto della misurazione.Il ricorso merita pertanto accoglimento”.

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a

di accogliere la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 proposta dalla Società A.S. Bisceglie.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l’allegato A al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile

Pubblicato in Firenze il25Luglio2019

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

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