Il Tar dell'Umbria ha accolto il ricorso della Regione contro la determina dirigenziale del Comune di Terni numero 2088 del 23 luglio 2025 sul progetto stadio-clinica. Secondo i giudici, la Conferenza dei Servizi decisoria del 2022 aveva escluso la clinica e l'atto del Comune è viziato da "manifesto errore nei presupposti".

La disputa nasce dall'interpretazione del Comune secondo il quale la Conferenza dei Servizi decisoria della Regione Umbria nel 2022 si era conclusa "positivamente con prescrizioni" sull'intero progetto, prescrizioni ritenute poi superate dalla successiva delibera della Giunta Tesei del 2023 che prevedeva 80 posti letto convenzionati per la provincia di Terni, anche se non espressamente ed esplicitamente per la clinica in questione.

La sentenza del Tar accoglie il ricorso della Regione Umbria ritenendo la determina comunale illegittima sotto due profili. Da un lato, l'errore nell'interpretare l'atto regionale del 2022. Dall'altro, l'invasione di competenze: la verifica della compatibilità di nuove strutture sanitarie spetta esclusivamente alla Regione e non può essere svolta in autonomia dal Comune. La conferenza dei servizi del 2022 - secondo i giudici - non aveva autorizzato la clinica, ma l'aveva esclusa espressamente.

Quindi il Comune avrebbe costruito la determina del 2025 sul presupposto che la clinica fosse stata assentita con una sorta di condizione sospensiva. I giudici, nell'accogliere il ricorso della Regione, sostengono anche che il Comune non poteva sostituirsi alla Regione nella valutazione di compatibilità sanitaria. Inoltre il Tar ribadisce che l'equilibrio del piano economico finanziario alla base della convenzione firmata il 1° agosto, che ora decade, dipendeva dal convenzionamento degli 80 posti letto, anche se la determina comunale chiedeva solo direttamente l'autorizzazione alla costruzione della clinica privata.

In sintesi, la sentenza dà ragione alla Regione Umbria perchè la clinica privata non era mai stata autorizzata nella Conferenza dei Servizi del 2022 che aveva approvato il progetto di riqualificazione dello stadio ma a condizione di togliere la clinica. Di fatto un diniego e non una condizione da verificare successivamente.

Altro punto importante la programmazione sanitaria che i giudici riconoscono essere competenza della Regione e non del Comune. Anche la previsione di ritenere gli 80 posti letto individuati dalla DGR Tesei del 2023 riconducibili o comunque collegati alla clinica in questione, è stato contestato dal Tar. Per questi motivi l'atto del Comune è viziato da "manifesto errore nei presupposti" e cioè si basa su un fatto inesistente, ovvero che la clinica fosse autorizzabile.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Ternana Calcio e Ternana Women. Con il provvedimento quindi viene annullata integralmente l'autorizzazione comunale e resta valido lo stop deciso dalla Regione nel 2022.

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