Stop di sei mesi per l'allenatore del Campitello Marco Laureti e ammenda di 600 euro alla società rossoblu. Questi i provvedimenti della Federazione Italiana Gioco Calcio per violazione del codice di giustizia sportiva per “proselitismo” collegato al tentativo di convincere giovani calciatori a passare da una società all’altra. Non si tratta del primo e unico caso nel panorama calcistico nazionale.

IL COMUNICATO N. 201/AA della FIGC:

MARCO LAURETI, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – allenatore di base, in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art.41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, perché nel corso della stagione sportiva 2017/2018 effettuava allenamenti nelle strutture della POL. D. CAMPITELLO di calciatori regolarmente tesserati per la società ASD ACCADEMIA CALCIO TERNI, svolgendo altresì durante lo svolgimento del torneo “miglior settore giovanile” che si disputava presso l’impianto della POL.D.CAMPITELLLO in Terni dal 04.05.20128 al 10,.06.2018, attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento degli stessi calciatori nella successiva stagione sportiva 2018/2019 per la stessa società POL.D.CAMPITELLO;

A.S.D. POL.D.CAMPITELLO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al
tecnico LAURETI Marco;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristiano CASTELLANI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL.D.CAMPITELLO e Marco LAURETI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Marco LAURETI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. POL.D.CAMPITELLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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