Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto i ricorsi di Bisceglie e Cerignola. Respinto il ricorso del Palermo, dichiarato inammissibile il ricorso del Foggia. La decisione della Sezione del Collegio di Garanzia competente in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, Presidente Raffaele Squitieri apre la strada a un Girone C di Serie C composto da 21 squadre.

Il link della sentenza e di seguito i pronunciamenti su Bisceglie e Cerignola

HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso presentato dalla S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, non avendo “soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) del’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”;

HA ACCOLTO, il ricorso presentato dalla A.S. Bisceglie s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’impugnazione della delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata sul C.U. n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riammissione del suddetto sodalizio al Campionato di Serie C per la s.s. 2019/2020 - per non avere “soddisfatto, nel termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo al’impianto di illuminazione, indicato come criterio “A” di cui al punto 8) dell’allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019” – nonché per l’impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dell’11 luglio 2019 ed alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro in essa richiamate, nonché ai CC.UU. FIGC n. 122/A del 21 maggio 2019, n. 146/A del 20 giugno 2019 e n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal C.U. n. 131/A del 24 maggio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere.

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