Cambia la classifica del girone B dopo la decisione del Giudice Sportivo di infliggere la sconfitta a tavolino per 0-3 al Guardea nella gara del 13 novembre scorso a seguito del reclamo dell'AMC 98 per il mancato impiego, per una fase della partita, dei tre sottoquota. Ingenuità dei rossoblù che avevano sostituito il 2002 Leonardo Coccia con il 1992 Francesco Floccari.

Per effetto di questa decisione, la gara era terminata con il punteggio di 0-0, l'AMC 98 è salita a quota 18 a due lunghezze dalla zonaplayoff; mentre il Guardea scende a 14, con un margine di 3 punti sulla zona playout.

Il testo della decisione del Giudice sportivo

gara del 13/11/2022 GUARDEA - AMC 98
LETTO il reclamo della società AMC 98 la quale lamenta il mancato impiego, da parte del Guardea, di n. 3
sottoquota per l'intera durata della gara;
LETTE le controdeduzioni della società Guardea la quale, pur ammettendo l'addebito, evidenzia come detta
situazione si sia protratta per soli due minuti, non incidendo sul regolare svolgimento della partita;
CHE, pertanto, la società Guardea chiede il rigetto del reclamo producendo, a sostegno, una sentenza
emessa, in data 20.02.2003, dalla Commissione Disciplinare presso il CR Toscana;
RILEVATO CHE, effettivamente, al minuto 13 del secondo tempo, il sottoquota Coccia Leonardo (nato nel
2002) veniva sostituito dal calciatore Floccari Francesco (nato nel 1992) e che, pertanto, fino alla successiva
sostituzione effettuata al minuto 15 del secondo tempo, il Guardea è rimasto in campo con soli due sottoquota;
CHE la normativa in materia prescrive espressamente l'obbligo per le società di promozione di schierare, sin
dall'inizio e per l'intera durata della gara, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più
partecipanti, almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
1 nato dal 1.01.2002 in poi;
1 nato dal 01.01.2003 in poi;
1 nato dal 01.01.2004 in poi ;
CHE sono eccettuati solo i casi di espulsione dal terreno di gioco e, qualora siano state già effettuate tutte le
sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
CHE, la violazione di detto obbligo comporta la sanzione della perdita della gara;
CHE, pertanto, la società Guardea risulta aver violato detto obbligo;
CHE, fra l'altro, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la rilevanza da riconoscere alla sentenza
prodotta, la stessa concerne un caso diverso da quello oggetto del presente reclamo (trattandosi, infatti, di un
calciatore espulso e di uno infortunato non sostituito, tanto che la società in questione era rimasta in campo
con soli 9 uomini);
CHE, pertanto, il reclamo deve essere accolto
D E L I B E R A
1. La sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico della società Guardea
(Guardea AMC 98 0-3);
2. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

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Promozione gir. B
Squadra Pt G
AMC 98 0 0
Campitello 0 0
Fanello Calcio Orvieto 0 0
Guardea 0 0
San Venanzo 0 0
Sangemini Sport 0 0
Bevagna 0 0
Cerqueto 0 0
Clitunno 0 0
Ducato Spoleto 0 0
Foligno Calcio 0 0
Nestor 0 0
Spoleto 0 0
Todi 0 0

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